NOMINA PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI
UFFICI INTERESSATI |
Corte d'Appello
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L'ISCRIZIONE NELL'ALBO |
L'iscrizione nell'albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per l'iscrizione all'albo è necessario presentare domanda scritta al Sindaco del Comune di residenza, entro il mese di ottobre di ogni anno. Il Sindaco del Comune provvederà successivamente ad inoltrare i nominativi dei nuovi iscritti all'ufficio elettorale della Corte.
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LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO |
Il Presidente della Corte di Appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall’albo:
- di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
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L'ESCLUSIONE DALL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE |
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione, di scrutatore e di segretario:
- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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LA NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO |
La nomina dei presidenti di seggio è effettuata con decreto del Presidente della Corte di Appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i giudici onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all’ufficio.
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MODALITA' DI RINUNZIA ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO |
L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e l'eventuale istanza di rinuncia dall'incarico, per gravi motivi, (indirizzata al Presidente delle Corte di Appello) dovrà essere debitamente documenta.
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